Un emendamento al DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”) introduce significative novità in tema di deducibilità delle perdite sui crediti per le Piccole Medie Imprese, in particolare, per quanto riguarda gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, del TUIR (Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Tali elementi sussistono sempre quando:
- il credito sia di modesta entità (ossia non superiore rispettivamente a 5.000 euro per le imprese il cui volume d’affari raggiunga almeno i 150 milioni di euro – art. 27, comma 10, del DL n. 185/2009 – e 2.500 euro per le altre). In questo modo non sono necessarie rigorose (e spesso costose) prove formali nel caso di cifre non eccessive;
- sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- il diritto alla riscossione è prescritto (nel qual caso la deducibilità della perdita è “automatica”);
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Gli obiettivi del disegno di legge sono:
- stabilire criteri chiari per determinare il momento in cui le perdite diventano effettive;
- estendere il regime fiscale previsto per i crediti da procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento.
Le novità introdotte hanno efficacia immediata già per l’anno in corso.



Commenti