Le operazioni di compravendita di beni e servizi sono alla base di ogni attività e ne sostengono le operazioni. Come ben noto, ad ogni operazione di produzione e scambio di beni e servizi viene applicata l’IVA che è un’ imposta calcolata come percentuale dell’imponibile ovvero sul valore della transazione stessa. La regola generale prevede che, quando questa viene riportata in fattura, il cliente è tenuto a pagarla e il fornitore deve a sua volta contribuirla all’Erario dello Stato.
Cosa succede se una delle parti non è residente nel territorio italiano ma in uno dei Paesi dell’UE ed è soggetta ad altre aliquote IVA?
Fatture intracomunitarie e reverse charge
La questione della territorialità è importante così come la necessità per gli Stati di ricevere il pagamento dell’IVA nel Paese in cui la transazione si considera avvenuta.
Prima di tutto è necessario essere iscritti all’elenco VIES per poter effettuare transazioni in Europa.
Se ci si trova nella posizione di committente di un servizio o acquirente di un bene il fornitore deve provvedere a emettere una fattura con IVA pari a zero e provvedere poi a integrarlo con il valore IVA che verrebbe applicato in Italia per quella transazione. Se la valuta è diversa dall’estero bisogna anche convertirla.
Se invece si risponde a una richiesta da un cliente europeo, è necessario emettere una fattura riportando la dicitura del reverse charge o inversione contabile che implica che la fattura non è imponibile in Italia.
In questo modo il cliente ha l’obbligo di contribuire l’IVA per la transazione a nome del fornitore in base all’aliquota applicabile.
Registrazione delle operazioni nell’Unione Europea
Le fatture di acquisto europee vanno opportunamente integrate nella numerazione e inserite nel registro IVA acquisti e i corrispettivi opportunamente annotati.
Va inoltre creata un’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione per certificare il ricevimento della fattura e corredarla delle informazioni necessarie.
Tutte le operazioni di acquisto e vendita intracomunitarie vanno presentate nel modello Intrastat entro il 25 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.