Il 18 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del credito di imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese.
Credito di imposta quotazione PMI: in cosa consiste?
Il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto stabilisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d’imposta per la quotazione delle PMI, previsto dalla Legge di Bilancio 2018. L’obiettivo di questa manovra è quello di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese in un mercato regolamentato. Il credito d’imposta verrà concesso alle PMI a copertura del 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle imprese, per un massimo di 500.000 euro a beneficiario.
Credito di imposta quotazione: soggetti beneficiari
Il credito d’imposta quotazione si rivolge alle PMI che:
- risultino costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
- abbiano sostenuto costi di consulenza finalizzati alla quotazione tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
- presentino domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1° gennaio 2018;
- ottengano l’ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020;
- non risultino essere imprese in difficoltà.
Credito di imposta quotazione: costi ammissibili e presentazione delle domande
Potranno beneficiare del credito d’imposta i soggetti che abbiano sostenuto spese di consulenza finalizzate alla quotazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. In particolare, sono ammissibili le spese sostenute in vista del processo di quotazione e durante la fase di ammissione, i costi per collocare le azioni oggetto di quotazione presso gli investitori, le spese legali e i costi sostenuti per attività di comunicazione.
Le piccole e medie imprese interessate ad ottenere il credito d’imposta per quotarsi in borsa dovranno presentare domanda tramite Posta Elettronica Certificata. La domanda va inviata tra il 1° ottobre dell’anno in cui la quotazione è stata ottenuta e il 31 marzo dell’anno successivo.
>> Clicca qui per iscriverti <<
Image credit: shutterstock