Aggiornati 87 indici ISA e introdotte tre nuove cause di esclusione: ecco tutto ciò che devi sapere.
Aggiornamento degli indici ISA 2021
Con un decreto del MEF del 2 febbraio sono stati aggiornati i nuovi indici ISA da utilizzare per l’anno d’imposta 2020. La compilazione degli indici, come al solito, è dovuta da parte delle imprese che operano nei settori dei servizi, dell’agricoltura, della manifattura e del commercio e da parte di chi svolge attività professionali.
Il decreto è intervenuto su due punti: oltre ad aver aggiornato 87 dei 175 indici ISA attivi, ha definito i criteri in base ai quali identificare le categorie che non dovranno inviare gli indici di affidabilità.
Le cause di esclusione dall’invio degli ISA 2021
Lo stesso Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2021 ha introdotto tre cause di esclusione della compilazione e dalla trasmissione degli indici ISA 2021.
In base a quanto stabilito dal decreto non dovranno presentare gli indici ISA 2021:
- le imprese che nel corso dell’anno d’imposta 2020 hanno avuto un calo dei ricavi o dei compensi superiore al 33% rispetto ai ricavi e ai compensi registrati nell’anno d’imposta 2019;
- le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive;
- chi ha aperto la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019 e opera in uno dei settori più colpiti dalla crisi.
In un apposito allegato al decreto è stato presentato l’elenco dei codici ATECO che rientrano nella seconda e nella terza categoria. Si tratta in particolare di imprese attive nei settori della ristorazione, in quello dei servizi alla persona e in quello sportivo. I codici ATECO esonerati dall’invio degli indici ISA 2021 sono stati individuati tra coloro a cui nei mesi scorsi sono stati concessi ristori o verso i quali sono stati riconosciuti contributi a fondo perduto.
Chi rientra in una di queste tre categorie non deve compilare e inviare gli indici sintetici di affidabilità ma deve comunque trasmettere i dati economici, contabili e strutturali richiesti dall’Agenzia delle Entrate. È importante sottolineare che, dal momento che le imprese non trasmetteranno gli ISA, chi è interessato dalle cause di esclusione introdotte dal DM del 2 febbraio non ha diritto ad ottenere il trattamento di vantaggio riconosciuto a favore di chi ha ottenuto un punteggio superiore a 8 nel calcolo dell’indicatore sintetico di affidabilità.