Sono ufficialmente on-line i 193 nuovi modelli per gli studi di settore. Novità all’insegna della semplificazione attraverso una riduzione dei dati richiesti nella fase di compilazione e, di conseguenza, un alleggerimento di quadri e variabili.
LE PRINCIPALI NOVITA’
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 31 gennaio 2017 ha ufficialmente approvato i 193 modelli necessari alla comunicazione delle aziende per gli studi di settore in merito alle attività economiche svolte nel periodo d’imposta 2016. Tali modelli riguardano:
– 66 studi per settore del commercio;
– 53 studi per i servizi;
– 50 studi per le attività manifatturiere;
– 24 studi per i professionisti.
I modelli devono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate congiuntamente alla dichiarazione dei redditi annuale tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure ricorrendo ad intermediari incaricati. Hanno l’obbligo di presentazione tutti i contribuenti a cui si applicano gli studi di settore e che, nel periodo d’imposta 2016, hanno svolto prevalentemente attività economiche rientranti nei settori sopra elencati.
I nuovi studi di settore sono stati pianificati e approvati in un’ottica di semplificazione che punta a ridurre le informazioni richieste all’interno dei modelli inserendo così solo quelle strettamente necessarie per l’applicazione degli studi di settore e l’elaborazione degli indici di affidabilità. Sono state dunque eliminate il 25% delle informazioni, pari a circa 5.300 righe in meno, che portano a minori adempimenti per i contribuenti.
Oltre alla semplificazione, un’altra novità di quest’anno riguarda gli eventi sismici verificatisi con data successiva al 24 agosto 2016. Questi tornano dunque ad essere ricompresi negli studi di settore: possono invocare causa di esclusione dall’applicazione degli studi tutti i contribuenti vittime di eventi sismici per il “periodo di non normale svolgimento dell’attività”. Le fattispecie presenti nella della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 sono state così aggiornate.
Per i prestatori di lavoro accessorio la cui remunerazione avviene tramite voucher, le imprese e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di riportarli nel modello. Nello specifico tali importi dovranno essere inseriti nel rigo A2 e il numero di giornate retribuite dovrà essere calcolato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
È possibile consultare i modelli collegandosi al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
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Image credit: shutterstock